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Lo Statuto

Ultimo aggiornamento: 15 ottobre 2025, 00:25

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STATUTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

(Art. 3 Legge Regionale 4/8/2015, n. 15 e ss.mm.ii.)
(Proposta approvata con deliberazione del Consiglio Metropolitano del 26/6/2025, n. 30 – Testo definitivamente adottato con deliberazione della Conferenza Metropolitana del 30/9/2025 n. 6)

Indice:

Titolo I Disposizioni generali

  • Art. 1 Principi generali
  • Art. 2 Territorio, gonfalone e stemma
  • Art. 3 Obiettivi, finalità, vincoli e principio di sussidiarietà, pari opportunità
  • Art. 4 Modalità di gestione dei servizi
  • Art. 5 Accordi di programma
  • Art. 6 Conferenza dei servizi
  • Art. 7 Strutture immobiliari
  • Art. 8 Stranieri residenti
  • Art. 9 Cittadini con disabilità

Titolo II Funzioni amministrative

  • Art. 10 Servizi sociali e culturali
  • Art. 11 Sviluppo economico
  • Art. 12 Sviluppo turistico
  • Art. 13 Organizzazione del territorio e tutela dell’ambiente
  • Art. 14 Altre funzioni

Titolo III Organizzazione istituzionale

  • Art. 15 Organi della Città metropolitana
  • Art. 16 Status degli amministratori
  • Art. 17 Il Sindaco metropolitano
  • Art. 18 Cessazione dalla carica di Sindaco metropolitano
  • Art. 19 Il Consiglio metropolitano
  • Art. 20 La Conferenza metropolitana
  • Art. 21 Partecipazione dei cittadini
  • Art. 22 Parità di genere

Titolo IV Organizzazione burocratica

  • Art. 23 Il Segretario Generale
  • Art. 24 Il personale
  • Art. 25 I dirigenti

Titolo V Finanze e bilancio

  • Art. 26 Autonomia finanziaria
  • Art. 27 Collegio dei revisori dei conti

Titolo VI Norme finali, transitorie e di rinvio

  • Art. 28 Modifiche allo Statuto
  • Art. 29 Entrata in vigore
  • Art. 30 Norma transitoria
  • Art. 31 Norma di rinvio

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

↑ top Art. 1 Principi generali

1. La Città metropolitana di Catania è ente territoriale autonomo, costitutivo della Repubblica ai sensi dell’articolo 114 della Costituzione. 
2. Nella Città metropolitana di Catania sono ordinate istituzionalmente le comunità locali costituite dalle popolazioni dei comuni di cui al successivo articolo 2, aventi fra loro rapporti di stretta integrazione territoriale, economica, civile e sociale.
3. La Città metropolitana di Catania rappresenta le comunità locali che la costituiscono, ne cura gli interessi, ne coordina lo sviluppo e valorizza il principio di partecipazione dei cittadini e dei residenti, sia singolarmente sia in forma associata, conformando la propria azione al principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 della Costituzione.
4. Può articolare il proprio territorio in aree territoriali omogenee, avvalendosi di eventuali forme associative intercomunali già esistenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, adeguatezza e riduzione della spesa.

Art. 2 Territorio, gonfalone e stemma

1. La Città metropolitana di Catania comprende il territorio dei seguenti comuni: Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Camporotondo Etneo, Castel di Iudica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Grammichele, Gravina di Catania, Licodia Eubea, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Milo, Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Palagonia, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, Riposto, San Cono, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, San Michele di Ganzaria, San Pietro Clarenza, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Sant'Agata Li Battiati, Sant'Alfio, Scordia, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Vizzini, Zafferana Etnea.
2. La Città metropolitana di Catania, di seguito “Città metropolitana”, ha sede istituzionale a Catania presso la sede della ex Provincia regionale.
3. È ente territoriale di area vasta, dotato di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, impositiva e finanziaria nell’ambito di questo statuto e dei propri regolamenti, delle leggi regionali in materia di ordinamento degli enti locali e delle leggi statali di coordinamento della finanza pubblica.
4. L’emblema della Città metropolitana di Catania è rappresentato da un gonfalone e da uno stemma, approvati dal Consiglio metropolitano.
5. Fino alla data di approvazione del gonfalone e dello stemma da parte del Consiglio metropolitano, si continueranno ad utilizzare il gonfalone e lo stemma dell’ex Provincia regionale di Catania.
6. La Città metropolitana svolge la propria azione amministrativa in rapporto con i comuni del territorio. Può articolare il proprio territorio in aree territoriali omogenee, avvalendosi di eventuali forme associative intercomunali già esistenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, adeguatezza e riduzione della spesa.

Art. 3 Obiettivi, finalità, vincoli e principio di sussidiarietà. Pari opportunità.

1. La Città metropolitana, nell’esercizio delle sue funzioni e dei poteri conferiti dalle leggi nazionali e regionali, adotta un proprio programma pluriennale articolato in piani o progetti settoriali e territoriali, contenente gli obiettivi da perseguire, le priorità da osservare, gli interventi e le opere da realizzare, in rapporto alle risorse finanziarie comunque disponibili.
2. I programmi sono definiti attraverso forme di democrazia partecipata che coinvolgono i singoli cittadini, le associazioni, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori.
3. Nell’ambito dei rapporti istituzionali con i Comuni, la Città metropolitana garantisce, con l’impiego di proprie risorse umane, attività di assistenza tecnico-amministrativa necessaria per favorire lo sviluppo della gestione associata delle funzioni comunali presso le unioni dei comuni, nonché la realizzazione di forme di collaborazione nell’esercizio delle funzioni conferite alle unioni da parte dell’ente e dei comuni.
4. La Città Metropolitana ispira la propria attività al principio della sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con i portatori di istanze sociali ed economiche dell’area metropolitana. In virtù di tale
principio sancito dai trattati UE, collabora con le istituzioni comunitarie per il miglior conseguimento degli obiettivi strategici.
5. In particolare la Città Metropolitana organizza momenti di confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali e le aziende pubbliche e private e del Terzo settore presenti sul territorio metropolitano.
6. La Città Metropolitana adotta, inoltre, politiche di contrasto alle discriminazioni di ogni tipo e natura, promuovendo iniziative per accrescere l’uguaglianza delle opportunità di tutti coloro che risiedono e vivono nel suo territorio, perseguendo la parità di genere mediante l’adozione di azioni positive atte ad assicurare pari opportunità e favorendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Art. 4 Modalità di gestione dei servizi

1. La Città metropolitana svolge l’azione amministrativa secondo criteri di imparzialità, immediatezza e trasparenza nelle procedure al fine di realizzare il buon andamento e l’efficienza dei servizi. A tal fine adotta, in armonia con le disposizioni di legge, regolamenti per la disciplina delle proprie funzioni garantendo la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ai procedimenti amministrativi.
2. In armonia con le disposizioni legislative in vigore, può adottare forme diverse per la gestione dei propri servizi.
3. Promuove la stipula di apposite convenzioni per utilizzare servizi gestiti dai comuni o per fare utilizzare agli stessi i propri servizi.
4. Promuove la costituzione di istituzioni, organismi strumentali per l’esercizio di servizi sociali dotati di personalità giuridica e autonomia gestionale con proprio statuto approvato dal Consiglio metropolitano, aziende speciali, dotate di autonomia gestionale, istituzionalmentefinalizzate al raggiungimento di scopi specifici.
5. Promuove la costituzione di società per azioni, a partecipazione pubblica sia maggioritaria che minoritaria, in relazione alla natura del servizio da erogare, qualora si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati e qualunque altra forma associativa e gestionale dei servizi pubblici di competenza previsti dalla legge.
6. Può ricorrere, al fine di creare nuovi servizi per la collettività o migliorare quelli esistenti, a qualsiasi strumento giuridico anche di natura privatistica, compresi contratti di sponsorizzazione, project financing, partecipazione in s.p.a., anche con capitale minimo, società miste, accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati diretti a fornire consulenze e servizi aggiuntivi.
7. Il Consiglio metropolitano procederà all’adozione di un regolamento per disciplinare la gestione dei servizi, in conformità con le disposizioni vigenti in materia.
8. Allo scopo di favorire i nuovi investimenti, la Città metropolitana insieme alla Regione e ai comuni promuove l’integrazione unitaria delle strutture amministrative esistenti, con funzioni di interlocuzione con gli investitori, per assicurare tempi certi, omogeneità e speditezza del processo decisionale.

Art. 5 Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, città metropolitane, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco metropolitano, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L’accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l’accordo di programma, il Sindaco metropolitano convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L’accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco metropolitano ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
L’accordo, qualora preveda l’intervento della Regione e venga adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l’assenso del comune interessato.
5. Ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso
deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. Qualora comporti spesa, il relativo impegno sarà assunto dai competenti organi. La mancata copertura finanziaria determina la caducazione dell’accordo.
7. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco metropolitano o suo delegato e composto da rappresentanti degli enti locali interessati.
8. Le superiori norme saranno modificate da eventuali successive disposizioni statali di modifica e di integrazione, in quanto compatibili.

Art. 6 Conferenza dei servizi

1. La conferenza dei servizi nella Città metropolitana è disciplinata dall’art. 14 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Art. 7 Strutture immobiliari

1. La Città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per l’esercizio di specifiche funzioni, mediante appositi accordi, disciplina l’utilizzo delle proprie strutture immobiliari a favore dei comuni che ne fanno parte e viceversa.

Art. 8 Stranieri residenti

1. La Città metropolitana promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti alla definizione dei propri indirizzi politico-programmatici e, in genere, degli atti di carattere generale, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza della propria attività. Le relative forme sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 9 Cittadini con disabilità

1. La Città metropolitana definisce, con apposito regolamento, le modalità di partecipazione alla piena realizzazione dell’integrazione dei cittadini diversamente abili nella vita della comunità.


Titolo II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE

↑ top Art. 10 Servizi sociali e culturali

1. La Città metropolitana, relativamente ai servizi sociali e culturali, provvede:
a) all’assistenza ai ciechi ed ai sordomuti rieducabili, di cui all’art. 12 della legge regionale n. 33/91;
b) alla promozione di politiche e programmi di sostegno alle condizioni dei cittadini con disabilità, per favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro e nella società, rimovendo gli ostacoli sociali e strutturali, tra cui le barriere architettoniche;
c) agli interventi di solidarietà agli anziani attraverso l’organizzazione di idonee strutture e di iniziative socio-culturali, nonché attività di aggregazione e di turismo sociale;
d) alla promozione e alla partecipazione a iniziative per il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti;
e) alla realizzazione di strutture e servizi assistenziali, anche mediante la riutilizzazione delle istituzioni socio scolastiche permanenti;
f) alla promozione di politiche e di programmi atti a realizzare le condizioni di pari opportunità nel lavoro, nello studio, nella vita sociale, civile e politica;
g) alla distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento degli istituti di istruzione media di secondo grado nei limiti della vigente legislazione;
h) alla promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo studio;
Le funzioni di cui alle lettere g) e h) sono esercitate in collaborazione con gli organi collegiali della scuola.
i) agli interventi per coinvolgere il ruolo determinante delle Università siciliane nello sviluppo e nel progresso sociale, culturale ed economico della comunità del territorio;
j) a iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all’individuazione e al censimento dei beni culturali e ambientali ricadenti nel territorio della Città metropolitana;
k) a iniziative e proposte agli organi competenti in ordine alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali;
l) all’acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui all’art. 21, secondo e terzo comma, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e s.m.i.
m) Per l’esercizio di cui alle precedenti lettere j), k) e l) la Città metropolitana si avvale degli organi periferici dell’amministrazione regionale dei beni culturali e ambientali.
n) alla promozione e sostegno di manifestazioni e iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo, di interesse sovracomunale;
o) alla promozione di iniziative per la valorizzazione delle risorse culturali e artistiche locali, per il recupero e la valorizzazione dei teatri comunali, musei e biblioteche operando per la realizzazione di un coordinamento della loro attività;
p) alla promozione di iniziative per il recupero ed il rilancio del patrimonio linguistico e delle tradizioni popolari del territorio;
q) agli interventi per il potenziamento e la costruzione di strutture ed attrezzature atte a favorire lo sport e il turismo culturale, sociale e giovanile alla cui gestione provvede direttamente o in concessione;
r) alla promozione di iniziative atte a favorire opportunità culturali ricreative e di integrazione sociale per i giovani;
s) al sostegno e sviluppo dei Consorzi universitari presenti nel territorio nonché degli enti culturali già sostenuti dalla ex Provincia regionale. Mantengono la stabile partecipazione, in qualità di soci, nei Consorzi universitari già partecipati dalla ex Provincia regionale, nei limiti delle previsioni statutarie dei medesimi Consorzi universitari.


Art. 11 Sviluppo economico


1. La Città metropolitana promuove uno sviluppo economico e sociale equo e durevole, basato su saperi, innovazione, la sostenibilità ambientale, la coesione e l’inclusione sociale nel territorio metropolitano, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della Città metropolitana, come delineata nel piano strategico del territorio di cui all’art. 13 comma 3.
2. La Città metropolitana provvede altresì:
a) alla promozione di iniziative di sostegno all’agricoltura, e in particolare alle produzioni tipiche e di qualità, nonché alla salvaguardia del patrimonio agricolo-boschivo nell’ambito di un adeguato equilibrio territoriale;
b) alla promozione di iniziative, in accordo e collaborazione con le associazioni di categoria, e con gli enti economici e locali, atte a favorire lo sviluppo industriale, del terziario avanzato,
dell’artigianato qualificato;
c) a effettuare interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, compresa la concessione di incentivi e contributi, salve le competenze dei comuni;
d) alla vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque interne;
e) all’attuazione di iniziative promozionali e divulgative dei prodotti tipici e tradizionali del territorio coinvolgendo le risorse naturali e paesaggistiche nonché i beni architettonici e culturali;
f) alla promozione di iniziative protese allo sviluppo di attività marinare o connesse alla fruizione del mare;
g) alla promozione, coordinamento e valorizzazione dello sviluppo economico e sociale, comprese le competenze relative all’assistenza dei ciechi e dei sordomuti rieducabili, che deve intendersi estesa, per coloro che sono portatori di handicap aggiuntivi di natura fisica e/o psichica, anche ad attività strutturate a carattere pre-formativo e di orientamento professionale, nonché a specifici percorsi socio-educativi da svolgersi in età post-scolare e comunque non necessariamente collegate e/o concomitanti con la frequenza di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e corsi di istruzione e formazione professionale.

Art. 12 Sviluppo turistico

1. La Città metropolitana organizza lo sviluppo turistico entro i limiti della programmazione regionale.
2. Promuove lo sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi.
3. Realizza opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche, di interesse sovracomunale.

Art. 13 Organizzazione del territorio e tutela dell’ambiente


1. La Città metropolitana provvede alla pianificazione territoriale generale e urbanistica che, nel fissare vincoli e obiettivi all’attività dei comuni compresi nel territorio metropolitano, individua in ogni caso le aree da destinare all’edilizia residenziale pubblica, convenzionata e agevolata nonché le strutture di comunicazione, le reti di servizi e le infrastrutture e ne valuta la loro sostenibilità ambientale, ecologica ed energetica nel contesto metropolitano.
2. Provvede alla pianificazione delle opere e degli impianti di interesse sovracomunale, le vie di comunicazione, le reti di servizi e infrastrutture, i sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale, con le modalità di cui all’art. 34 della l.r. 4 agosto 2015, n. 15.
3. Adotta e aggiorna annualmente un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio di funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all’esercizio di funzioni ulteriori eventualmente delegate o assegnate dalla Regione.
4. Predispone il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), da trasmettere all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente per l’approvazione, che determina gli indirizzi generali di assetto strutturale del territorio e le scelte strategiche di sviluppo economico dei relativi territori, con la finalità ulteriore di tutelarne l’integrità fisica e ambientale, l’identità culturale nonché di promuoverne lo sviluppo sostenibile. Il P.T.C. indica, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione
territoriale della Regione:
a) i diversi usi e destinazioni del territorio, in relazione alle sue caratteristiche geologiche, morfologiche e idrogeologiche;
b) la localizzazione dei servizi e delle attività di livello metropolitano;
c) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture, degli impianti produttivi e commerciali, delle principali linee di comunicazione e delle reti per la gestione delle risorse energetiche e dei rifiuti;
d) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica e idraulico-forestale e in genere per il consolidamento del suolo e la regolamentazione delle acque.
5. I comuni interessati hanno l’obbligo di adeguare i loro strumenti urbanistici alle previsioni del piano, in caso negativo le deliberazioni della Città metropolitana costituiscono varianti rispetto agli strumenti urbanistici comunali. La Città metropolitana approva gli strumenti urbanistici dei comuni, la cui adozione deve avvenire previo parere della Commissione regionale urbanistica e nel rispetto
degli indirizzi regionali.
6. La Città metropolitana struttura sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici locali del territorio metropolitano, già di competenza comunale.
7. Per l’organizzazione del territorio, provvede alla costruzione e manutenzione della rete stradale intercomunale, rurale, di bonifica e delle ex trazzere, assorbendo ogni competenza di altri enti su tali opere, salvo le vie rurali di interesse comunale.
8. È titolare di funzioni in materia di mobilità e viabilità nel territorio metropolitano, assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica dei singoli comuni nell’ambito metropolitano e garantendo in ogni caso l’intermodalità dei trasporti nonché l’ottimizzazione dei collegamenti delle aree portuali e aeroportuali con le infrastrutture autostradali.
9. Provvede alla costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale.
10. Organizza i servizi di trasporto locale interurbano; in coerenza con la programmazione regionale si occupa di autorizzazioni e controlli in materia di trasporto privato.
11. Si occupa della protezione del patrimonio naturale e della gestione delle riserve naturali gestite dalla ex Provincia regionale.
12. Provvede all’organizzazione e gestione in materia di tutela ambientale, entro i limiti della programmazione regionale.
13. Promuove iniziative in materia di risparmio energetico e fonti rinnovabili secondo le leggi vigenti.
14. Favorisce iniziative tese a salvaguardare e a ripristinare condizioni di equilibrio ambientali.
15. Realizza interventi per la difesa del suolo e per la tutela idrogeologica.

Art. 14 Altre funzioni

1. La Città metropolitana promuove e coordina i sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano.
2. Partecipa direttamente alla programmazione, assegnazione e gestione di interventi finanziati con fondi europei, destinati alla Città metropolitana.
3. Provvede alla raccolta ed elaborazione dati nonché all’assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
4. Esplica ogni altra attività di interesse territoriale in conformità alle disposizioni di legge e può essere organo di decentramento regionale e statale.


Titolo III

ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE

↑ top Art. 15 Organi della Città metropolitana

1. Sono organi della Città metropolitana: il Sindaco metropolitano, il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana.

Art. 16 Status degli amministratori

1. Lo status degli amministratori è disciplinato dalle norme in materia contenute nel titolo II Capo 2 della Legge Regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 17 Il Sindaco metropolitano.


1. Il Sindaco metropolitano, che dura in carica cinque anni:
a) è il legale rappresentante dell’Ente, anche in giudizio, e promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l’amministrazione;
b) convoca e presiede la Conferenza metropolitana;
c) convoca e presiede il Consiglio metropolitano;
d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all’esecuzione degli atti;
e) esercita le ulteriori funzioni attribuitegli dallo Statuto;
f) nomina tra i componenti del Consiglio metropolitano un Vicesindaco, che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento. Qualora anche il Vicesindaco sia assente o impedito, assume le funzioni di Sindaco metropolitano il componente del Consiglio metropolitano più anziano d’età;
g) il Sindaco metropolitano può, previa comunicazione al Consiglio, assegnare deleghe ad uno o più Consiglieri Metropolitani nel rispetto del principio di collegialità e fino ad un massimo di 8 Consiglieri. I Consiglieri delegati esercitano le deleghe ricevute, con funzioni di indirizzo, sotto la direzione e il coordinamento del Sindaco e le stesse possono essere revocate con provvedimento motivato. Nell’assegnazione delle deleghe il Sindaco, sussistendone le condizioni garantisce la rappresentanza di genere e definisce la materia e l’ambito di operatività. I Consiglieri delegati possono assumere atti a rilevanza esterna – denominati decreti – attinenti alla delega assegnata a condizione che gli stessi in base alla legge o allo Statuto non rientrino nelle competenze del Consiglio Metropolitano, del Segretario Generale, del Direttore Generale se nominato o dei dirigenti. IConsiglieri delegati sovrintendono, per le materie di rispettiva delega, alla formazione e alla esecuzione degli stessi;
h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio metropolitano il sindaco metropolitano provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Città metropolitana presso enti, aziende e istituzioni;
i) presenta al Consiglio metropolitano un documento contenente le linee programmatiche da realizzare soggetto a verifica a metà mandato da parte del Consiglio;
j) compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo Statuto non siano specificatamente attribuiti ad altri organi, al Segretario e ai dirigenti della Città metropolitana. Nomina il Segretario Generale, quale organo di vertice amministrativo dell’Ente secondo le modalità stabilite dalla legge, nomina il Direttore Generale esterno, ove non si avvalga della facoltà di cui all’art. 108, comma 4 del TUEL, e nomina i responsabili dei servizi e degli uffici, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna sulla base di quanto disciplinato nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. I rapporti di collaborazione esterna e di consulenza non possono superare le due unità e non possono prevedere un compenso superiore al 50% di quello spettante ai dirigenti di prima nomina;
k) il Sindaco può conferire incarichi di esperto del Sindaco ai sensi dell’art. 14 della L.r. n. 7/1992, come novellata dall’art. 9 della L.r. n. 5/2021, nonché incarichi di consulenti, anche a titolo gratuito, al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione e di indirizzo dell'attività amministrativa, tipica dell'Organo di direzione politica e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo;
i) adotta in via d’urgenza i provvedimenti di variazione di bilancio, secondo quanto previsto dall’art. 175, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, salvo ratifica del consiglio entro il termine di giorni 60;
l) ogni anno presenta al Consiglio metropolitano una relazione relativa al lavoro svolto nell’ anno precedente;
m) partecipa alla Conferenza Regione – autonomie locali di cui all’art. 43 della l.r. 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;
n) distintivo del Sindaco metropolitano è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Città metropolitana da portare a tracolla;
o) l’incarico di Sindaco metropolitano è esercitato a titolo gratuito. Restano a carico della Città metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti dalla normativa vigente.
2. Il Sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo, salvo procedere all’elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano, con il sistema elettorale che sarà determinato con legge regionale. Nelle more, si applicherà il disposto di cui al comma 22 dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.


Art. 18 Cessazione dalla carica di Sindaco metropolitano

1. Qualora il Sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo della Città metropolitana, il vicesindaco rimane in carica fino all’insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

Art. 19 Il Consiglio metropolitano


1. Il Consiglio metropolitano è l’organo di indirizzo politico e di controllo della Città metropolitana e dura in carica cinque anni.
2. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo della Città metropolitana si procede a nuove elezioni del Consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.
3. L’incarico di consigliere metropolitano è svolto a titolo gratuito e i consiglieri hanno diritto esclusivamente a quanto stabilito ai sensi dell’art. 84 del T.U.E.L. Restano a carico della Città Metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti dalla normativa vigente
4. Il Consiglio ha competenza nelle materie, analogamente previste per le ex Province Regionali, dall’art. 32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepite dalla Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48 – art. 1, comma 1 lettera a) e ss.mm.ii. Adotta le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la legge richiede un differente quorum.
5. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri componenti, approva il regolamento per il proprio funzionamento; per l’approvazione del bilancio di previsione, annuale e pluriennali e del rendiconto di gestione si osservano i quorum funzionali previsti nei rispettivi regolamenti.
6. Approva, altresì, i regolamenti, con eccezione dei regolamenti di disciplina dell’organizzazione degli uffici e dei servizi, deliberando in tali ultimi casi esclusivamente nell’ambito dei criteri generali da impartire all’organo esecutivo.
7. Propone alla Conferenza metropolitana lo statuto e le sue modifiche per l’adozione.
8. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da diciotto componenti.
9. All’atto dell’insediamento, i Consiglieri appartengono ad un gruppo consiliare discendente dalla rappresentanza politica (Lista) con la quale risultano eletti. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplinerà la formazione successiva dei gruppi consiliari, del gruppo misto e della conferenza dei capigruppo.
10. Con apposita deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei propri componenti, possono essere istituite commissioni consiliari permanenti e speciali, secondo quanto stabilito nel regolamento sul funzionamento del Consiglio.
11. Il Consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni appartenenti alla Città metropolitana. Sono eleggibili i sindaci e i consiglieri comunali in carica.
L’elezione si svolge con le modalità di cui all’art. 18 della l.r. 4 agosto 2015, n. 15. Nel regolamento che disciplina l’attività del Consiglio metropolitano vengono adottate forme di garanzia e viene assicurata la partecipazione delle opposizioni.
12. La cessazione per qualsiasi causa dalla carica di sindaco o di consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica di componente del Consiglio metropolitano.
13. I consiglieri metropolitani rappresentano la comunità metropolitana, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione e di voto ed esercitano le attività politico-amministrative connesse all’espletamento del proprio mandato.

Art. 20 La Conferenza metropolitana

1. La Conferenza metropolitana è composta dai sindaci dei comuni appartenenti alla Città metropolitana. Ha poteri propositivi e consultivi e adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche – proposto/e dal Consiglio metropolitano - con i voti che rappresentino almeno la metà dei comuni compresi nella Città metropolitana e la metà della popolazione complessivamente residente.
2. Nel caso di cessazione dalla carica di un componente della Conferenza metropolitana, lo stesso è sostituito, fino al rinnovo della carica di sindaco, dal vicesindaco e successivamente dal commissario straordinario nominato ai sensi dell’art. 55 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana approvato con la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 21 Partecipazione dei cittadini

1. Un apposito regolamento disciplina le forme di consultazione e partecipazione della popolazione nella elaborazione delle politiche e nella verifica della loro attuazione. A tal fine si possono adottare anche modalità semplificate e informatiche. Il medesimo regolamento disciplina, inoltre, nel rispetto dei requisiti e delle modalità procedurali stabiliti dalla legge statale, la consultazione popolare tramite referendum abrogativo, consultivo e propositivo su questioni di esclusiva competenza della Città metropolitana, l’iniziativa popolare di deliberazioni, l’istruttoria pubblica di provvedimenti di interesse generale, e in genere le forme di democrazia partecipativa, con modalità che assicurino il rispetto della partecipazione dei cittadini residenti e delle comunità locali nelle decisioni di loro specifico interesse.

Art. 22 Parità di genere

1. La Città metropolitana garantisce l’equilibrio tra entrambi i generi nei suoi organi di governo, riconoscendo che la parità tra donne e uomini è un diritto fondamentale stabilito dal Trattato e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Al fine di garantire la presenza di entrambi i sessi, nel Consiglio metropolitano viene assicurato il rispetto della parità di genere. Viene altresì assicurata la presenza di entrambi i sessi in tutte le strutture organizzative collegiali, degli enti, aziende e istituzioni alle quali la Città metropolitana partecipa in via maggioritaria o che da questa dipendono.


Titolo IV

ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA

↑ top Art. 23 Il Segretario generale

1. Il Segretario generale della Città metropolitana è nominato tra coloro che sono iscritti all’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 267/2000, nel rispetto delle fasce di appartenenza.
2. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il Segretario generale, quale vertice amministrativo dell’Ente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 267/2000, il Sindaco metropolitano abbia nominato il Direttore generale.
4. Il Segretario generale inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio metropolitano e della Conferenza metropolitana e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’ente, con le limitazioni previste dalla legge;
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco metropolitano;
d) esercita le funzioni di Direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4 del T.U.E.L.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un Vicesegretario generale per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
6. Le funzioni di controllo interno, in linea con le disposizioni regionali, sono volte a garantire il funzionamento dell’ente secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, e si svolgono tramite il Segretario generale della Città metropolitana.
7. Il Segretario generale, di norma, è nominato Responsabile delle misure di prevenzione alla corruzione e della trasparenza amministrativa.

Art. 24 Il personale


1. La Città metropolitana utilizza il personale dell’ex Provincia regionale e procede alle assunzioni di nuovo personale sulla base del proprio fabbisogno nei limiti e con le modalità previste dalla legislazione.

Art. 25 I dirigenti

1. Ai dirigenti della Città metropolitana spetta la direzione degli uffici e dei servizi attraverso la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei medesimi. A tal fine dispongono di autonomi poteri
di spesa e di micro-organizzazione delle risorse professionali, finanziarie e strumentali affidate, nel rispetto delle direttive politico-amministrative del Sindaco metropolitano e delle direttive di coordinamento del Direttore generale, o in mancanza del Segretario generale.
2. I dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza, che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nel rispetto dei principi d’imparzialità e buona amministrazione, e in relazione ai medesimi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi assegnati all’Ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione.
3. Il Sindaco metropolitano provvede, con proprio atto, ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali, tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare, delle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, nonché della preparazione tecnica e capacità di gestione dello stesso, valutate anche sulla scorta dei risultati conseguiti in precedenza.
4. In sede di Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vengono definiti gli ulteriori criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali.


Titolo V

FINANZE E BILANCIO

↑ top Art. 26 Autonomia finanziaria

1. La Città metropolitana ha autonomia di entrata e di spesa.

Art. 27 Collegio dei revisori dei conti

1. Nella Città metropolitana è costituito un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre soggetti, residenti in Sicilia, individuati con le modalità di cui all’art. 10 della l.r. 17 marzo 2016, n. 3 e s.m.i.
2. L’incarico di componente del collegio dei revisori è incompatibile con quello di componente del collegio dei revisori dei conti o di revisore di un comune appartenente alla medesima Città metropolitana. Il diritto di opzione è esercitato entro il termine di dieci giorni dal verificarsi della causa di incompatibilità. Decorso inutilmente tale termine, il soggetto interessato decade dall’incarico nella Città metropolitana.


Titolo VI

NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

↑ top Art. 28 Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche al presente statuto sono approvate con le medesime procedure, modalità e maggioranze previste per la sua prima adozione.
2. L’entrata in vigore di nuove leggi che emanino principi in materia di ordinamento dei comuni e della Città metropolitane e di disciplina dell’esercizio delle funzioni ad essi conferiti, abroga le norme del presente statuto con esso incompatibili. La Città metropolitana adegua lo Statuto entro 120 giorni dall’entrata in vigore delle leggi suddette (art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000).

Art. 29 Entrata in vigore


1. Lo Statuto è pubblicato, nelle forme di legge, sull’albo pretorio on line del sito internet della Città metropolitana ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione.

Art. 30 Norma transitoria 

1. La decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui agli artt. 10, comma 1, lett. s), 11, comma 1, 13, commi 1, 3, 6 e 8, e 14, comma 2, è subordinata all’effettivo finanziamento delle medesime, a seguito dell’entrata in vigore dei decreti presidenziali previsti all’art. 28, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni. 

Art. 31 Norma di rinvio

1. Per discipline statutarie non previste nel presente testo si fa riferimento alle normative delle leggi vigenti, e in particolare alla l. 7 aprile 2014, n. 56 e alla l.r. 23 dicembre 2000, n. 30, ove compatibili.